Procedure autorizzative per la realizzazione di impianti ed interventi edili

Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile è disciplinata secondo speciali procedure amministrative accelerate, proporzionate ed adeguate in funzione delle specifiche caratteristiche dell’impianto stesso. Ad oggi la normativa (D.lgs. 28/2011) individua tre “livelli autorizzativi differenti”: Autorizzazione Unica (AU), Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Comunicazione al Comune.

Nelle seguenti schede sono sintetizzate le procedure abilitative previste per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con indicazione della ripartizione delle competenze tra Regione, Provincie e Comuni.

Le informazioni riportate per i procedimenti autorizzativi hanno carattere di sintesi e la loro applicazione non prescinde dalla valutazione che l’area interessata dall’installazione dell’impianto sia considerata area/sito idoneo dalla vigente normativa regionale richiamata nel paragrafo precedente, nonché dalla verifica del rispetto di altre norme in campo ambientale (VIA, AIA, Autorizzazioni alle Emissioni in Atmosfera, ecc.).

 

A chi rivolgersi per informazioni sulle procedure autorizzative?

Gli impianti soggetti a PAS o Comunicazione al Comune sono di competenza comunale. Occorre pertanto rivolgersi agli uffici di competenza del Comune in cui si intende realizzare l’impianto.

 

Dopo la legge energetica fondamentale 10/91, con la quale si può affermare sia partito il quadro legislativo italiano in materia di efficienza energetica negli edifici, l’Italia ha recepito la direttiva europea 2002/91/CE con il Decreto Legislativo 192/2005. Tale decreto ha definito le casistiche per le quali è obbligatoria la certificazione energetica degli edifici ed introdotto come nuovo indicatore di prestazione energetica il fabbisogno annuo di energia primaria EP (normalizzato, nel caso di edifici residenziali della classe E1, rispetto alla superficie utile netta [kWh/m2], mentre nelle altre destinazioni d’uso rispetto al volume lordo [kWh/m3]). Il D.Lgs. prevede, inoltre, la verifica termo-igrometrica delle pareti opache (assenza totale di fenomeni di condensa superficiale e interstiziale) e l’obbligo di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria negli edifici pubblici.

Il D.Lgs. 311/2006 integra le disposizioni sul tema energetico del D.Lgs. 192/2005 e fissa una serie di requisiti sulla prestazione energetica degli edifici. Stabilisce dunque dei valori massimi per l’indice di prestazione energetica invernale EPi in funzione del rapporto S/V e dei gradi giorno (suddivisi per zona climatica). Inoltre, definisce dei valori limite per la trasmittanza termica delle strutture opache verticali e orizzontali (di copertura o di pavimento), nonché delle chiusure trasparenti (comprensive degli infissi o per i soli vetri) e prevede che le partizioni interne verticali e orizzontali (di separazione tra unità immobiliari o edifici) e le strutture opache che delimitano gli ambienti non riscaldati dall’ambiente esterno, abbiano un valore di trasmittanza termica non superiore a 0,8 W/m2K. Il Decreto prevede che le pareti opache siano caratterizzate dall’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali siano limitate alla quantità rievaporabile (nel D.Lgs. 192/05, invece, dovevano essere entrambe assenti). Il decreto, inoltre, al fine di ridurre le elevate temperature estive per cui si ricorre ad impianti di condizionamento, dispone la valutazione di sistemi schermanti che riducano gli apporti termici per irraggiamento ed impone che l’inerzia termica delle strutture (verticali, orizzontali o inclinate) sia superiore a 230 kg/m2, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva. Rispetto al solo obbligo di predisposizione di coperture, cavedi e vani tecnici, per una possibile futura integrazione di impianti solari (termici o fotovoltaici), previsto dal D.Lgs. 192/05, il D.Lgs. 311/2006 prevede un concreto utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.

Il DPR 59/2009, oltre ad aggiornare i limiti precedentemente definiti sull’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e sulla trasmittanza termica dei componenti edilizi, sostituisce le disposizioni transitorie del D.Lgs. 192/05 e introduce metodologie e requisiti minimi degli edifici sotto l’aspetto della climatizzazione estiva. Di seguito si riportano i valori vigenti (aggiornati rispetto al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo e coordinati con il Decreto 26 gennaio 2010):

zoneclimatiche

 

Valori limite in vigore dal 1 gennaio 2010, della trasmittanza termica U delle strutture componenti l’involucro edilizio, espressi in W/m2K

In particolare, i valori riportati sono quelli di riferimento per chi vuole beneficiare della detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati.

Le tanto attese linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sono state pubblicate nell’allegato A del DM 26/06/2009, al fine di assicurare una crescente diffusione delle certificazioni energetiche sull’intero territorio nazionale e di promuovere la tutela degli interessi degli utenti, in conformità alla direttiva 2002/91/CE. Le recenti linee guida rendono pienamente operativa la Certificazione Energetica degli edifici in tutto il territorio nazionale, definendo le procedure operative e i requisiti tecnico/professionali del certificatore energetico.

La direttiva 2010/31/UE (del 19 maggio 2010) del parlamento europeo e del consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia, introduce l’innovativo concetto dell’edificio a energia quasi zero. Si tratta di un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico è molto basso (o quasi nullo) e dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili (meglio se prodotta in loco o nelle vicinanze).

Il decreto legislativo 28/2011 è l’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Questo documento comunitario prevedeva di ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra, rispetto a quanto previsto dal protocollo di Kyoto (-6,5% entro il 2012), con l’obiettivo 20-20-20 da raggiungere entro la fine del 2020 (ridurre del 20% le emissioni di gas, aumentare l’utilizzo di energie rinnovabili fino al 20% dei consumi energetici globali europei ed aumentare del 20% l’efficienza energetica). Tra le novità più interessanti introdotte, il decreto sancisce per edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per coprire i consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento (con diniego del rilascio del titolo edilizio per chi non osserva tali obblighi). Tali livelli di integrazione possono essere così sintetizzati:

gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da coprire, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, almeno il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

  • il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013
  • il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
  • il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dall’1 gennaio 2017.

la potenza elettrica [kW] degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati, è calcolata secondo la formula P=S/K. Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:

  • K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

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