L’Unione Europea con la Direttiva 2001/77/CE e, poi, con la Direttiva 2009/28/CE ha chiesto, tra l’atro, agli Stati membri di semplificare ed agevolare la costruzione di impianti di produzione di energia, nell’ottica di agevolare lo sviluppo dell’offerta di energia da fonti rinnovabili (FER). In attuazione delle Direttive richiamate il quadro dei regimi autorizzativi per gli impianti FER è stato normato, a livello nazionale, dapprima con il Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387, e poi con il Decreto Legislativo del 3 marzo 2011 n. 28.
In attuazione del D.Lgs. n. 387/03 sono state approvate con il D.M. 10 settembre 2010 le Linee Guida Nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili che, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER). In particolare il D.M. prevede che le Regioni possano porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti. Nello specifico tali linee guida stabiliscono:
- fonte per fonte, le tipologie di impianto e le modalità di installazione che consento l’accesso alle procedure autorizzative semplificate;
- contenuti delle istanze, modalità di avvio e svolgimento del procedimento unico di autorizzazione;
- i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici.
Il Decreto Legislativo 28/2011 “Decreto Rinnovabili” ha introdotto ulteriori misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti FER, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica. In particolare è stata introdotta la cosiddetta Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) che è andata a sostituire in campo energetico la Denuncia di Inizio Attività (DIA) e la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per autorizzare impianti con potenza diversificata a seconda della tipologia della fonte utilizzata, lasciando alle Regioni la possibilità di innalzare le soglie di potenza per la PAS fino ad 1 MWe e le soglie per la comunicazione sino a 50 kWe.
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle Linee Guida Nazionali, ha dato indicazioni in merito alle aree per l’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Con Deliberazione dell’Assemblea legislativa n.28/2010 la Regione ha provveduto ad una prima individuazione delle aree e siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici, successivamente con DGR 17 gennaio 2011, n. 46 sono state individuate cartograficamente le aree non idonee e quelle idonee nel rispetto di alcune condizioni costruttive dell’impianto. La cartografia è disponibile sul sito della Regione al seguente indirizzo web. In base a tale classificazione il territorio regionale è stato suddiviso in:
- aree non idonee all’installazione di moduli fotovoltaici al suolo (indicate in rosso nella cartografia);
- aree idonee all’installazione di moduli fotovoltaici al suolo sulla base di criteri e limiti fissati dalla DAL 28/2010 (indicate con colori diversi dal rosso nella cartografia).
Gli edifici esistenti sono sempre idonei alla installazione di impianti fotovoltaici.