Normativa e forme d’incentivazione

In questi ultimi anni, analogamente a quanto fatto dal conto energia per gli impianti solari fotovoltaici, le detrazioni fiscali hanno favorito ed inciso moltissimo nella diffusione sul territorio nazionale degli impianti solari termici e nella realizzazione di interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici (anche limitatamente a singole unità immobiliari).

Parallelamente alla prima sintetica panoramica, dunque, concentrata sugli obblighi normativi vigenti per gli edifici di nuova realizzazione, esistono una serie di decreti legislativi che regolamentano la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi una percentuale significativa delle spese sostenute per:

  • interventi di ristrutturazione edilizia
  • interventi di riqualificazione energetica

È doveroso specificare sin da subito che, coerentemente con le attuali normative che prevedono limiti sulla prestazione energetica dei nuovi edifici, per usufruire della detrazione gli interventi dovranno essere eseguiti su unità immobiliari (o su edifici residenziali) esistenti.

Le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica interessano le imposte sui redditi Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o Ires (Imposta sul reddito delle società), nella misura del 65% delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015. Le detrazioni sono concesse per interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici esistenti e riguardano: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (finestre comprensive di infissi, sostituzione dei soli componenti vetrati, coibentazioni, etc.), la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l’installazione di pannelli solari.

Negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, con valore massimo della detrazione fiscale di 100.000€, si deve raggiungere un indice di prestazione energetica (riferito al fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale) non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A.

Negli interventi sull’involucro degli edifici, con valore massimo della detrazione fiscale di 60.000€, si devono rispettare determinati valori di trasmittanza U (definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e s.m.i.) per strutture trasparenti e opache verticali o orizzontali che delimitano il volume riscaldato dall’esterno o da vani non riscaldati. Per le spese effettuate per la sostituzione di finestre, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica.

Negli interventi d’installazione di pannelli solari termici per la produzione di ACS (per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università), il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000€. E’ necessario un termine minimo di garanzia (fissato in: cinque anni per i pannelli ed i bollitori, due anni per gli accessori ed i componenti tecnici) e che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Anche per tali spese non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica.

Negli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000€. E’ necessario che vengano sostituiti gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con delle caldaie a condensazione (o con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia) e la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Anche per tali spese non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica.

Per fruire delle agevolazioni fiscali non è necessaria alcuna comunicazione preventiva. Tuttavia, entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea una copia dell’attestato di certificazione energetica o la scheda informativa sugli interventi realizzati. Per le spese sostenute nei periodi d’imposta del 2009, deve essere inviata all’Agenzia delle entrate, un’apposita comunicazione per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta.

Per maggiori informazioni consulta la guida dell’Agenzia delle Entrate.

Sono qui raccolte le principali normative comunitarie, nazionali e regionali in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili.

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